Nel trovarci, ormai, al termine della prima fase dell’OPA lanciata su Banca Fideuram, sarebbe opportuno riflettere sulle numerose variabili che si accompagnano all’offerta medesima.
Come noto, qualora a seguito dell’offerta, EURIZON venisse a detenere una partecipazione superiore al 90,5% del capitale sociale dell’emittente ma non superiore al 98% del medesimo, EURIZON intende ripristinare il flottante tramite la fusione, ossia assegnando agli azionisti di FIDEURAM, in concambio, azioni EURIZON previa quotazione delle stesse .
Prima facie, tutto sembra semplice. Di fatto così non è.
La fusione, infatti, deve notoriamente essere ancora deliberata e potrebbe non essere deliberata affatto.
Il progetto di fusione, completo del concambio puntuale, dovrebbe essere sottoposto nel prossimo mese di dicembre 2006 all’approvazione dei Consigli di Amministrazione dell’offerente e dell’emittente e, quindi, dopo la prevista quotazione di EURIZON, ove intervenuta, per tenere tra l’altro conto del valore economico che quest’ultima avrà a tale momento.
Immaginando l’ipotesi in cui venga approvato il progetto di fusione, i soci FIDEURAM che non avranno aderito all’OPA e che non avranno esercitato il diritto di recesso, riceveranno in concambio azioni EURIZON secondo il rapporto di cambio all’uopo fissato.
E se EURIZON non potesse deliberare la fusione?
Bene, qualora EURIZON non potesse deliberare la fusione, promuoverà un’OPA residuale sul capitale residuo di FIDEURAM, a seguito della quale Borsa italiana disporrà la revoca delle azioni FIDEURAM dalla quotazione sul MTA a decorrere dal giorno di borsa aperta successivo all’ultimo giorno di pagamento del corrispettivo dell’offerta residuale.
Qualora, poi, EURIZON arrivasse a detenere oltre il 98% delle azioni FIDEURAM eserciterà il diritto di acquisto (squeeze out) ex art.111 TUF, a seguito del quale Borsa italiana disporrà la revoca delle azioni FIDEURAM dalla quotazione sul MTA con effetto a decorrere dal giorno di borsa aperta successivo al giorno di pagamento successivo dell’offerta.
Quali alternative, dunque, per gli attuali azionisti di FIDEURAM?
Aderire all’offerta, ovvero, evidentemente, non aderire.
In caso di adesione all’offerta, il corrispettivo per ciascuna azione, è stato fissato come noto, a 5,00 euro per azione.
In caso di mancata adesione, numerose potranno essere le variabili:
1) qualora EURIZON arrivasse a detenere una partecipazione almeno pari al 98% eserciterà il diritto di acquisto con prezzo fissato da un esperto del tribunale.
2) qualora EURIZON arrivasse a detenere una partecipazione compresa tra il 90,5% ed il 98% del capitale di FIDEURAM, ripristinerà il flottante tramite la fusione, sempre che quest’ultima venga autorizzata.
3) qualora EURIZON arrivasse a detenere una partecipazione non superiore al 90,5% del capitale di FIDEURAM, il titolare di azioni che non avrà aderito all’OPA resterà socio di FIDEURAM: in tal caso:
a) qualora venga approvato lo scorporo con conseguente modifica dell’oggetto sociale, ai soci FIDEURAM viene riconosciuto il diritto di recesso a condizioni non ancora note.
b) qualora dovesse venire approvata la fusione, ma EURIZON ancora non fosse quotata, ai soci FIDEURAM che non hanno consegnato viene riconosciuto il diritto di recesso con corresponsione di euro 4,713 per ciascuna azione.
c) laddove venisse approvata la fusione, i soci FIDEURAM che non hanno esercitato il recesso riceveranno in concambio azioni EURIZON quotate o non.
d) qualora non venissero deliberati né lo scorporo né la fusione, i titolari di azioni che decidano di non aderire all’OPA resteranno titolari di azioni FIDEURAM che continueranno ad essere negoziate sul mercato regolamentato.
Cheyenne